Art. 1
In vigore dal 13 nov 1985
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 7 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Considerato che in vari Paesi esteri è stato già attuato o è in corso di attuazione il servizio di trasmissione dati sulla rete pubblica per dati a commutazione di circuito, sia in ambito nazionale sia in quello internazionale;
Viste le raccomandazioni delle serie D, V ed X del CCITT (Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico) nonché quelle della serie T/SF della CEPT (Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni);
Riconosciuta l'esigenza di dare inizio sul territorio nazionale alla fase sperimentale del servizio di trasmissione dati su rete pubblica per dati a commutazione di circuito (rete TELEX-DATI);
Visto il parere del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;
Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 marzo 1983;
Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro;
Decreta:
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Durante la fase sperimentale del servizio di trasmissione su rete pubblica per dati a commutazione di circuito (rete TELEX-DATI), sino a quando detta rete non sarà stata collegata con quella di FONIA-DATI, l'utente che intende effettuare trasmissioni dati sulla rete pubblica è tenuto a corrispondere i canoni, le tariffe ed i contributi di seguito indicati:
1) Canoni annui d'accesso alla rete dati (*)
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Classe d'utente (bit/s)
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| | 300 | 2400 | 4800 | 9600
| --------------------------------------------------------
| | | | |
| Lire... | 900.000 | 1.200.000 | 1.800.000 | 2.100.000
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(*) Pagabili anche in quote mensili con la fatturazione del traffico.
2) Tariffe per comunicazioni nazionali
Parte di provvedimento in formato grafico
L'Unità di tariffazione è il minuto secondo: il primo minuto secondo di comunicazione viene tariffato al doppio.
Le tariffe urbane ed interurbane per comunicazioni svolte dalle ore 10 alle ore 12 sono maggiorate del 50%; le tariffe per comunicazioni svolte dalle ore 22 alle ore 7 e nei giorni festivi sono ridotte del 50%.
La comunicazione, che ha inizio in una fascia oraria diversa da quella nella quale la comunicazione stessa ha termine, è fatturata sulla base della tariffa più alta.
3) Contributi
Contributo "una tantum" per spese
di allacciamento, per attivazione
del DCE (teleinseritore dati)e per
spese generali L. 200.000
Note all'articolo
- Il Decreto 4 novembre 1985 (in G.U. 12/11/1985, n. 266) ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le tariffe per il servizio teletex previste all'art. 1, punto 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1983, n. 94, sono sostituite con quelle fissate nell'annessa tabella 4 al punto 8.2, lettere a) e b)". Si riporta di seguito la citata tabella: Parte di provvedimento in formato grafico
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-03-05;94#art-1