Art. 1

In vigore dal 13 nov 1985
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 7 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Considerato che in vari Paesi esteri è stato già attuato o è in corso di attuazione il servizio di trasmissione dati sulla rete pubblica per dati a commutazione di circuito, sia in ambito nazionale sia in quello internazionale; Viste le raccomandazioni delle serie D, V ed X del CCITT (Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico) nonché quelle della serie T/SF della CEPT (Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni); Riconosciuta l'esigenza di dare inizio sul territorio nazionale alla fase sperimentale del servizio di trasmissione dati su rete pubblica per dati a commutazione di circuito (rete TELEX-DATI); Visto il parere del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione; Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 marzo 1983; Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro; Decreta: . Durante la fase sperimentale del servizio di trasmissione su rete pubblica per dati a commutazione di circuito (rete TELEX-DATI), sino a quando detta rete non sarà stata collegata con quella di FONIA-DATI, l'utente che intende effettuare trasmissioni dati sulla rete pubblica è tenuto a corrispondere i canoni, le tariffe ed i contributi di seguito indicati: 1) Canoni annui d'accesso alla rete dati (*) ===================================================================== Classe d'utente (bit/s) --------------------------------------------------------------------- | | 300 | 2400 | 4800 | 9600 | -------------------------------------------------------- | | | | | | Lire... | 900.000 | 1.200.000 | 1.800.000 | 2.100.000 | | | | (*) Pagabili anche in quote mensili con la fatturazione del traffico. 2) Tariffe per comunicazioni nazionali Parte di provvedimento in formato grafico L'Unità di tariffazione è il minuto secondo: il primo minuto secondo di comunicazione viene tariffato al doppio. Le tariffe urbane ed interurbane per comunicazioni svolte dalle ore 10 alle ore 12 sono maggiorate del 50%; le tariffe per comunicazioni svolte dalle ore 22 alle ore 7 e nei giorni festivi sono ridotte del 50%. La comunicazione, che ha inizio in una fascia oraria diversa da quella nella quale la comunicazione stessa ha termine, è fatturata sulla base della tariffa più alta. 3) Contributi Contributo "una tantum" per spese di allacciamento, per attivazione del DCE (teleinseritore dati)e per spese generali L. 200.000

Note all'articolo

  • Il Decreto 4 novembre 1985 (in G.U. 12/11/1985, n. 266) ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le tariffe per il servizio teletex previste all'art. 1, punto 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1983, n. 94, sono sostituite con quelle fissate nell'annessa tabella 4 al punto 8.2, lettere a) e b)". Si riporta di seguito la citata tabella: Parte di provvedimento in formato grafico

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-03-05;94#art-1

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