Testo Unificato dei D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761

Art. 7

In vigore dal 7 set 1996
Nelle scuole elementari e secondarie delle località ladine della provincia di Bolzano l'insegnamento è impartito, ai sensi del secondo comma dell' dello statuto, su basi paritetiche di orario e di esito finale, in lingua italiana e in lingua tedesca. 2. Nelle predette scuole secondarie le discipline da impartirsi nell'una e nell'altra lingua sono stabilite dalla provincia, previo parere del consiglio scolastico provinciale. Nelle scuole elementari e secondarie di cui al precedente primo comma la lingua ladina è usata quale strumento d'insegnamento. Nelle scuole materne e nella prima classe delle scuole elementari delle località ladine, per avviare gradualmente gli alunni alla conoscenza della terza lingua, gli insegnanti usano il ladino e la lingua parlata dagli alunni stessi in famiglia. Dalla seconda sino alla quinta classe delle scuole elementari è insegnata anche la lingua ladina. Nelle scuole secondarie i competenti organi della scuola stabiliscono le modalità relative all'uso della lingua ladina quale strumento di insegnamento e sono autorizzati ad istituire corsi integrativi per l'insegnamento della lingua e cultura ladina.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-02-10;89#art-tud-7

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