Testo Unificato dei D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761
Art. 11
In vigore dal 7 set 1996
1. Le norme per l'attuazione delle leggi sugli esami di Stato sono emanate dalla provincia, sentito il Ministero della pubblica istruzione.
2. I presidenti ed i membri delle commissioni per l'esame di Stato delle scuole di ogni ordine e grado devono essere di norma della stessa lingua materna degli alunni, ad eccezione degli insegnanti di seconda lingua.
3. I presidenti ed i membri delle commissioni per l'esame di Stato nelle scuole di ogni ordine e grado delle località ladine devono avere adeguata conoscenza delle lingue italiana e tedesca.
4. La provincia è delegata a nominare i presidenti e i membri delle commissioni di cui ai commi 2 e 3.
5. In relazione al particolare ordinamento scolastico stabilito ai sensi dell', le materie su cui vertono gli esami di maturità e le relative prove sono annualmente determinate dal Ministro della pubblica istruzione su proposta della provincia.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-02-10;89#art-tud-11