Testo Unificato dei D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761
Art. 3
In vigore dal 17 apr 1983
Le scuole di istruzione elementare e secondaria della provincia di Bolzano hanno carattere statale.
I titoli di studio conseguiti nelle predette scuole sono validi a tutti gli effetti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-02-10;89#art-tud-3