Art. 3
Testo Unificato dei D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761

Art. 3

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In vigore dal 17 apr 1983
Le scuole di istruzione elementare e secondaria della provincia di Bolzano hanno carattere statale. I titoli di studio conseguiti nelle predette scuole sono validi a tutti gli effetti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1983-02-10;89#art-tud-3