Art. 29
In vigore dal 1 gen 1983
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Le integrazioni e correzioni apportate all'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, hanno efficacia dal 1° gennaio 1974 e quelle apportate al secondo comma dell' della tabella, allegato B allo stesso decreto, hanno effetto dal 1° gennaio 1973.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 dicembre 1982
PERTINI
FANFANI - FORTE - ROGNONI
- GORIA - BODRATO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1982
Atti di Governo, registro n. 44, foglio n. 30
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-12-30;955#art-29