Art. 29

Art. 29

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In vigore dal 1 gen 1983
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le integrazioni e correzioni apportate all'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, hanno efficacia dal 1° gennaio 1974 e quelle apportate al secondo comma dell' della tabella, allegato B allo stesso decreto, hanno effetto dal 1° gennaio 1973. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 dicembre 1982 PERTINI FANFANI - FORTE - ROGNONI - GORIA - BODRATO Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1982 Atti di Governo, registro n. 44, foglio n. 30
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