Art. 5

In vigore dal 8 dic 1982
Alla copertura della spesa derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede ai sensi del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 novembre 1982 PERTINI SPADOLINI - ANDREATTA - LA MALFA - SCHIETROMA Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1982 Atti di Governo, registro n. 44, foglio n. 11
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-11-03;905#art-5

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