Art. 5
In vigore dal 8 dic 1982
Alla copertura della spesa derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede ai sensi del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 novembre 1982
PERTINI
SPADOLINI - ANDREATTA - LA MALFA - SCHIETROMA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1982
Atti di Governo, registro n. 44, foglio n. 11
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-11-03;905#art-5