Art. 4
Indennità di rischio
In vigore dal 8 dic 1982
Con effetto dal 1 febbraio 1981, al personale di cui al presente decreto compete la indennità di rischio nelle misure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e successive modificazioni, nonché dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-11-03;905#art-4