Art. 3

Liquidazione dei nuovi stipendi e contributi sindacali

In vigore dal 8 dic 1982
I nuovi stipendi spettanti per i decorsi periodi saranno conguagliati con quanto già corrisposto per gli stessi periodi a titolo di stipendio e di acconto di L. 40.000 mensili, non più dovuto. Ai fini dell'attribuzione dei livelli stipendiali, dal 1 febbraio 1981, si valutano gli anni di effettivo servizio di ruolo e non di ruolo, comunque prestato fino al 31 gennaio 1981, con i criteri previsti dall' del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, ovvero, se più favorevoli, con quelli previsti dall' del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 271. Nel computo delle anzianità pregresse il periodo corrispondente allo stipendio maggiorato del 15 per cento è valutato fino ad un massimo di 9 anni; il periodo successivo è valutato sulla posizione retributivo-funzionale corrispondente allo stipendio maggiorato del 45 per cento. Ai benefici derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli si applica l'art. 170 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
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Liquidazione dei nuovi stipendi e contributi sindacali (Art. 3 Corresponsione di miglioramenti economici al personale di ricerca e di sperimentazione.) — Testo vigente | Portale Normativo