Art. 3
In vigore dal 8 dic 1982
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque immette nel mercato od utilizza le sostanze ed i preparati pericolosi elencati nell'allegato, fuori dei casi considerati dallo stesso quali eccezioni, è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da lire 1 milione fino a lire 5 milioni.
Il divieto non si applica alla immissione o all'uso di tali sostanze e preparati per fini di ricerca, di sviluppo e di analisi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-09-10;904#art-3