Art. 2

In vigore dal 21 mar 2008
Agli effetti del presente decreto si intendono per: sostanze: gli elementi chimici ed i loro composti allo stato naturale ovvero ottenuti mediante lavorazioni industriali; preparati: i miscugli e le soluzioni composti da due o più sostanze. articoli di puericultura: qualsiasi prodotto destinato a conciliare il sonno, il rilassamento, l'igiene, il nutrimento e il succhiare dei bambini, ovverosia destinato alla cura delle attività giornaliere dei bambini e le cui parti accessibili possono essere messe in bocca.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-09-10;904#art-2

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