Art. 2
In vigore dal 21 mar 2008
Agli effetti del presente decreto si intendono per:
sostanze: gli elementi chimici ed i loro composti allo stato naturale ovvero ottenuti mediante lavorazioni industriali;
preparati: i miscugli e le soluzioni composti da due o più sostanze.
articoli di puericultura: qualsiasi prodotto destinato a conciliare il sonno, il rilassamento, l'igiene, il nutrimento e il succhiare dei bambini, ovverosia destinato alla cura delle attività giornaliere dei bambini e le cui parti accessibili possono essere messe in bocca.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-09-10;904#art-2