Art. 1 bis

In vigore dal 19 mar 1994
1. L'allegato di cui all' può essere modificato con decreto del Ministro della sanità per assicurarne la conformità alle direttive comunitarie.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-09-10;904#art-1-bis

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo