Art. 1 bis
In vigore dal 19 mar 1994
1. L'allegato di cui all' può essere modificato con decreto del Ministro della sanità per assicurarne la conformità alle direttive comunitarie.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-09-10;904#art-1-bis