Titolo III

Art. 6

In vigore dal 17 nov 1982
Alla prima formazione dei ruoli di nuova istituzione di cui all' si provvede mediante trasferimento di ruolo dei dipendenti dei ruoli del Ministero della sanità appartenenti a carriere corrispondenti, che siano in possesso dei titoli di studio ed eventualmente di specializzazione richiesti per ciascun ruolo dal medesimo . Per i dipendenti del ruolo speciale di cui all'art. 24 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, si tiene conto della equiparazione di cui all' del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito, con modificazioni, nella legge 25 gennaio 1982, n. 12. Per il ruolo degli informatici si prescinde dal possesso dei titoli di studio di cui all', lettera c), nei confronti dei dipendenti che, appartenenti alla carriera direttiva, risultino comunque muniti di un diploma di laurea ed abbiano svolto per almeno tre anni le mansioni proprie del ruolo di destinazione. Per il ruolo degli analisti di organizzazione e metodo si prescinde dal possesso del diploma di specializzazione di cui all', lettera f), nei confronti dei dipendenti che, appartenenti alla carriera direttiva, risultino comunque muniti di un diploma di laurea e frequentino da almeno un anno gli appositi corsi biennali di analista di organizzazione e metodo presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione. I trasferimenti di ruolo di cui ai commi precedenti sono effettuati a domanda degli interessati, da presentarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Gli aspiranti dovranno superare un esame colloquio vertente sui servizi del Ministero della sanità, con particolare riferimento alle funzioni che saranno chiamati a svolgere nel ruolo di destinazione. I trasferimenti saranno disposti con decreto del Ministro, previo parere del consiglio di amministrazione, che formerà distinte graduatorie dei candidati sulla base della valutazione dei precedenti di carriera degli interessati e dei risultati dell'esame colloquio. Per lo svolgimento dell'esame colloquio saranno nominate commissioni presiedute, per le carriere inferiori a quella direttiva, da un dirigente generale dei ruoli del Ministero della sanità e composte da due dipendenti appartenenti ai ruoli del Ministero stesso con qualifica non inferiore a dirigente superiore. Le funzioni di segretario saranno esercitate da un dipendente appartenente ai ruoli della carriera direttiva amministrativa del Ministero medesimo con qualifica non inferiore a direttore di sezione. Per la carriera direttiva le commissioni saranno presiedute da magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente. Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti in relazione alla specialità professionale del relativo ruolo. Gli impiegati trasferiti conservano nel nuovo ruolo l'anzianità di carriera e di qualifica acquisita nel ruolo di provenienza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-08-23;791#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 6 Norme per il potenziamento delle strutture dell'Ufficio centrale della programmazione sanitaria. — Testo vigente | Portale Normativo