Titolo I
Art. 2
In vigore dal 17 nov 1982
Il Servizio centrale della programmazione sanitaria è articolato in un ufficio studi e coordinamento con compiti di supporto tecnico-operativo del Servizio medesimo e in dieci uffici equivalenti a divisioni.
Con decreto del Ministro della sanità, sentito il consiglio di amministrazione, sono individuate le attribuzioni degli uffici di cui al precedente comma prevedendone anche il raggruppamento in settori.
Le funzioni dirigenziali di cui all'allegata tabella A sono attribuite con la procedura di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, anche ai dirigenti del ruolo speciale equiparati a dirigente superiore e primo dirigente secondo il disposto dell' del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1982, n. 12.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-08-23;791#art-2