Titolo I

Art. 1

In vigore dal 24 dic 1996
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'art. 15 della legge 26 aprile 1982, n. 181, che prevede la delega al Governo per l'emanazione di norme dirette a potenziare le strutture dell'Ufficio centrale della programmazione sanitaria presso il Ministero della sanità; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 1982; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione; EMANA il seguente decreto: . L'Ufficio centrale della programmazione sanitaria del Ministero della sanità, istituito con decreto ministeriale del 15 febbraio 1979 ai sensi dell'art. 59, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, assume la denominazione di Servizio centrale della programmazione sanitaria. Al predetto Servizio sono attribuite le seguenti competenze: 1) istruire, elaborare, formulare proposte per il piano sanitario nazionale e per i suoi aggiornamenti annuali; 2) valutare il fabbisogno quali-quantitativo delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale; 3) valutare il fabbisogno delle risorse finanziarie e proporre i criteri di ripartizione delle stesse alle regioni; 4) formulare proposte per gli investimenti nel settore sanitario; 5) verificare la conformità dei piani sanitari regionali ai principi e alle indicazioni vincolanti del piano sanitario nazionale, ai fini della promozione della questione di legittimità costituzionale o di merito ai sensi dell'art. 127 della Costituzione; 6) compiere valutazioni dell'attività legislativa regionale e dell'azione amministrativa svolta ai livelli decentrati del Servizio sanitario nazionale sotto il profilo della loro conformità con le indicazioni del piano sanitario nazionale nonché verificare l'attuazione dei piani sanitari regionali; 7) controllare l'impiego delle risorse ai vari livelli di gestione attraverso l'analisi economico-funzionale dei rendiconti finanziari; 8) definire il sistema degli indicatori ai fini delle decisioni programmatorie; 9) coordinare le attività finalizzate alla progettazione, attivazione e gestione del sistema informativo del Servizio sanitario nazionale; 10) progettare e gestire le procedure per il trattamento elettronico dei dati di interesse del sistema informativo del Servizio sanitario nazionale e del Ministero; 11) provvedere alla trattazione degli affari amministrativi, contabili e di documentazione delle attività di competenza del Servizio. Fino al riordinamento del Ministero della sanità restano ferme le disposizioni vigenti relative agli altri due uffici previsti dall'art. 59 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché le disposizioni di cui all' della legge 20 giugno 1967, n. 487, concernenti il numero e le competenze delle direzioni generali del Ministero della sanità e dei dirigenti generali ad esse preposti.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) l'abrogazione del presente comma; ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 2) che "L'abrogazione di cui al comma 1 ha efficacia dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza, e comunque a decorrere dal 1 gennaio 1994".
  • Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266, come modificato dal D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 649, ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che l'abrogazione del comma 1 del presente articolo "ha efficacia dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-08-23;791#art-1

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Art. 1 Norme per il potenziamento delle strutture dell'Ufficio centrale della programmazione sanitaria. — Testo vigente | Portale Normativo