Art. 6
In vigore dal 2 apr 2017
Fermo restando il divieto di cui all' del regolamento (CE) n. 1935/2004, la produzione di materiali ed oggetti destinati all'esportazione con caratteristiche difformi da quelle stabilite con i decreti ministeriali di cui all' è subordinata all'obbligo della comunicazione preventiva all'autorità sanitaria competente in base agli ordinamenti regionali.
I contravventori dell'obbligo previsto dal precedente comma sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 1.000.000 a L.
5.000.000.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-08-23;777#art-6