Art. 5

In vigore dal 29 ott 1982
Il Ministro della sanità, sentita la commissione prevista dall'articolo 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283, determina, con propri decreti, i metodi ufficiali di analisi dei materiali ed oggetti di cui al presente decreto nonché particolari metodiche relative al prelievo dei campioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-08-23;777#art-5

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