Art. 4

In vigore dal 2 apr 2017
1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2017, N. 29. 2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2017, N. 29. 3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2017, N. 29. 4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2017, N. 29. 5. I materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari devono essere accompagnati, nelle fasi diverse dalla vendita al consumatore finale, da una dichiarazione che attesti la conformità alle norme loro applicabili rilasciata dal produttore. 6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2017, N. 29. 7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2017, N. 29. 8. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2017, N. 29. 8-bis. Il comma 5 non si applica ai materiali e agli oggetti di materia plastica o di pellicola di cellulosa rigenerata quando sono manifestamente destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. 9. I contravventori alle disposizioni di cui al presente articolo sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da lire tremilioni a lire quindicimilioni.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-08-23;777#art-4

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