Art. 4 bis

In vigore dal 12 mag 1988
1. Nel quadro dei controlli di cui all', ai fabbricanti potrà essere richiesto di sottoporre campioni della produzione di serie alle medesime prove prescritte per l'approvazione del modello o ad altre prove speciali da eseguirsi presso i laboratori di cui all'- bis secondo le modalità ivi previste.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-08-12;798#art-4-bis

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Art. 4 bis Attuazione della direttiva (CEE) n. 71/316 relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico. — Testo vigente | Portale Normativo