Regolamento concernente norme sui servizi di prevenzione incendiTitolo II

Art. 20

Comitato tecnico regionale o interregionale per la prevenzione incendi

In vigore dal 20 apr 2006
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139. Il comitato è composto dei seguenti membri: un ispettore regionale o interregionale competente per territorio con funzione di presidente; tre funzionari tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco della regione, di cui almeno due con funzioni di comandante; un ispettore del lavoro designato dall'ispettorato regionale del lavoro; un rappresentante dell'ordine degli ingegneri della provincia in cui ha sede l'ispettorato regionale o interregionale. Per l'esame delle questioni connesse a competenze delle regioni, può essere chiamato a far parte del comitato un esperto tecnico designato dalla regione. In aggiunta a ciascun componente titolare del comitato è nominato anche un membro supplente. Il comitato può avvalersi a titolo consultivo, per particolari problemi, di tecnici aventi specifiche competenze. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139 ha disposto (con l'art. 35, comma 1, lettere tt)) che il presente articolo e' abrogato, ad eccezione dei commi 2, 3, 4 e 5, da mantenere in vigore fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 22, comma 3 del medesimo decreto legislativo.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-07-29;577#art-rcn-20

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