Regolamento concernente norme sui servizi di prevenzione incendi›Titolo II
Art. 15
Adempimenti di enti e privati
In vigore dal 9 mag 1998
Gli enti e i privati sono tenuti a richiedere ai comandi provinciali dei vigili del fuoco:
1) l'esame dei progetti di nuovi insediamenti industriali e civili soggetti al controllo di prevenzione incendi o dei progetti di modifiche o ampliamenti di quelli esistenti;
2) le visite per il controllo dell'esecuzione delle prescrizioni impartite;
3) le visite periodiche secondo le modalità stabilite dal decreto di cui agli della legge 26 luglio 1965, n. 966;
4) le visite di collaudo ad impianto o costruzione ultimati, prima dell'inizio delle lavorazioni per le attività indicate nelle tabelle A e B del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689, ai sensi dell'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
5) NUMERO ABROGATO DAL D.P.R. 12 GENNAIO 1998 N. 37.
Le richieste di approvazione dei progetti e quelle delle visite di controllo di cui sopra debbono essere inoltrate al comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio e debbono essere corredate dalla idonea documentazione tecnico illustrativa necessaria. In particolare, per insediamenti industriali e impianti di tipo complesso e a tecnologia avanzata, le richieste di cui al presente comma debbono essere corredate anche di studi analitici di sicurezza e di affidabilità degli impianti di processo e dei sistemi di protezione.
Dopo il rilascio del certificato di prevenzione incendi, di cui al successivo , il responsabile dell'attività è tenuto ad osservare e a far osservare le limitazioni, i divieti e, in genere, le condizioni di esercizio indicate nel certificato stesso.
Il responsabile dell'attività per la quale è stato rilasciato il certificato di prevenzione incendi è altresì tenuto a curare il mantenimento dell'efficienza dei sistemi, dei dispositivi e delle attrezzature espressamente finalizzati alla prevenzione incendi.
Le determinazioni dei comandanti provinciali dei vigili del fuoco sono atti definitivi.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-07-29;577#art-rcn-15