Regolamento concernente norme sui servizi di prevenzione incendi›Titolo II
Art. 20
20 / 23Comitato tecnico regionale o interregionale per la prevenzione incendi
In vigore dal 20 apr 2006
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139.
Il comitato è composto dei seguenti membri:
un ispettore regionale o interregionale competente per territorio con funzione di presidente;
tre funzionari tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco della regione, di cui almeno due con funzioni di comandante;
un ispettore del lavoro designato dall'ispettorato regionale del lavoro;
un rappresentante dell'ordine degli ingegneri della provincia in cui ha sede l'ispettorato regionale o interregionale.
Per l'esame delle questioni connesse a competenze delle regioni, può essere chiamato a far parte del comitato un esperto tecnico designato dalla regione.
In aggiunta a ciascun componente titolare del comitato è nominato anche un membro supplente.
Il comitato può avvalersi a titolo consultivo, per particolari problemi, di tecnici aventi specifiche competenze.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139 ha disposto (con l'art. 35, comma 1, lettere tt)) che il presente articolo e' abrogato, ad eccezione dei commi 2, 3, 4 e 5, da mantenere in vigore fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 22, comma 3 del medesimo decreto legislativo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-07-29;577#art-rcn-20