Art. 2

In vigore dal 5 set 1982
Ai fini dell'accertamento della responsabilità di cui all'art. 194 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, ogni operazione di sconfezionamento è verbalizzata da apposita commissione all'uopo nominata, della quale non fa parte il consegnatario. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 luglio 1982 PERTINI SPADOLINI - LAGORIO - ANDREATTA Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1982 Atti di Governo, registro n. 41, foglio n. 28
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-07-03;583#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Norme per l'assunzione in carico di speciali materiali acquistati dall'Amministrazione militare. — Testo vigente | Portale Normativo