Art. 2
2 / 2In vigore dal 5 set 1982
Ai fini dell'accertamento della responsabilità di cui all'art. 194 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, ogni operazione di sconfezionamento è verbalizzata da apposita commissione all'uopo nominata, della quale non fa parte il consegnatario.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 luglio 1982
PERTINI
SPADOLINI - LAGORIO - ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1982
Atti di Governo, registro n. 41, foglio n. 28
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-07-03;583#art-2