Art. 1
In vigore dal 5 set 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, nonché il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
Udito il parere della Corte dei conti;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 giugno 1982;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro;
Decreta:
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I materiali consegnati all'Amministrazione militare in imballaggi confezionati in materia speciale per consentire una lunga conservazione del contenuto, lasciandone inalterate nel tempo le caratteristiche, sono assunti in carico, anche nei successivi passaggi fra agenti responsabili, senza procedere allo sconfezionamento dell'imballaggio.
Sugli imballaggi, da sigillare dopo il collaudo, devono risultare in modo indelebile, secondo prescrizioni stabilite con decreto del Ministro della difesa, tutte le indicazioni atte ad individuarne il contenuto.
Sul documento di carico viene apposta l'indicazione "confezionato per lunga conservazione".
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-07-03;583#art-1