Art. 4
In vigore dal 28 lug 1982
All'art. 11 della legge 30 aprile 1976, n. 397, è aggiunto il seguente comma:
"Gli animali da spedire nei Paesi di cui all'art. 10-bis devono essere scortati, oltre che dai certificati di cui al primo comma, previsti all'allegato F, anche da un certificato sanitario conforme al modello V di cui all'allegato al presente decreto".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-06-05;475#art-4