Art. 3

In vigore dal 28 lug 1982
In deroga alle norme di cui al precedente articolo nonché a quanto disposto dall' della legge 29 novembre 1971, n. 1073, per le esportazioni dall'Italia di bovini da allevamento, da produzione e da macello, nonché di carni fresche verso l'Irlanda ed il Regno Unito, per quanto riguarda l'Irlanda del Nord, si applicano fino al 31 dicembre 1982 le disposizioni concernenti la protezione contro l'afta epizootica vigenti nei Paesi di destinazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-06-05;475#art-3

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