Regolamento›Capo VIII
Art. 75
Supplementi dei periodici e programmi di abbonamento
In vigore dal 1 ott 1982
Sono considerati supplementi, e debbono essere francati separatamente, ai sensi dei due primi commi dell', applicando la stessa misura di tassa valevole per i fogli principali, tutti gli altri fogli redazionali spediti separatamente.
I supplementi debbono trattare di materie affini a quelle dei fogli principali, avere tutti i requisiti prescritti per le stampe periodiche, non costituire pubblicazioni distinte, alle quali siano accordati abbonamenti a parte.
I supplementi debbono essere spediti dalle stesse località da cui sono spediti i fogli principali, debbono avere una intestazione a sè e recare l'indicazione dei giornali e periodici ai quali si riferiscono.
Sono assimilati ai supplementi anche i programmi di abbonamento, qualunque ne sia il formato, con o senza le relative schede stampate assieme, spediti separatamente dalle pubblicazioni a cui si riferiscono, purchè il contenuto di essi abbia diretta ed esclusiva relazione con le pubblicazioni stesse.
I supplementi e gli altri fogli che mancassero dei requisiti sopra indicati sono considerati come pubblicazione autonoma o sono compresi fra le stampe non periodiche a seconda dei casi.
Ai supplementi si applicano le norme degli , terzo comma, e degli del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-75