Regolamento›Capo VIII
Art. 77
Richiesta di spedizione in abbonamento
In vigore dal 1 ott 1982
Gli amministratori e gli editori di giornali o di altri periodici che vogliono fruire della tariffa ridotta prevista dall', primo comma, del codice postale devono farne richiesta in carta legale alla direzione o alle direzioni provinciali p.t. nella cui giurisdizione intendono effettuare le spedizioni dei loro giornali o periodici, presentandone due o tre esemplari, a seconda che la consegna dei giornali o periodici debba essere effettuata ad un ufficio principale o locale.
Essi devono, altresì, presentare una attestazione dell'autorità competente, da cui risulti che abbiano ottemperato alle disposizioni di legge concernenti le stampe periodiche.
A garanzia della periodicità dichiarata gli amministratori e gli editori debbono costituire un deposito infruttifero la cui entità è determinata moltiplicando il numero degli esemplari da spedire per la differenza tra la tariffa delle stampe non periodiche e quella ridotta accordata. Detto deposito deve essere integrato se, prima della spedizione del secondo numero, vengano effettuate ulteriori spedizioni del primo numero.
Dopo la spedizione del secondo numero il deposito, a richiesta, è restituito; viene incamerato invece, quando, per inosservanza della periodicità, l'Amministrazione determina la chiusura del conto in abbonamento ai sensi del successivo .
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-77