Regolamento›Capo VIII
Art. 69
Limiti della pubblicità contenuta dalle stampe periodiche
In vigore dal 1 ott 1982
Le stampe periodiche possono contenere pubblicità a favore di terzi effettuata mediante pagine di uguale formato degli altri fogli regolarmente impaginate, anche se non numerate o numerate a parte, od incorporata nelle normali pagine del testo.
La pubblicità a favore di terzi contenuta nelle stampe periodiche non può eccedere, nel complesso, la misura del 70% della loro superficie totale mentre quella di ciascuna inserzione non può superare il 30% della medesima superficie totale: sono esclusi dal conteggio gli inserti pubblicitari di cui al comma seguente.
Le stampe periodiche possono anche contenere inserti pubblicitari a favore di terzi, non impaginati o impaginati ma di formato diverso.
Le stampe periodiche che contengono pubblicità a favore di terzi in misura superiore a quella prevista al secondo comma o inserti pubblicitari di cui al precedente comma sono assoggettate alle sopratasse previste dai provvedimenti tariffari.
Unitamente alle altre indicazioni prescritte, le stampe periodiche devono recare quella relativa alla percentuale di pubblicità ed agli inserti pubblicitari, i quali saranno anche singolarmente contraddistinti con la sigla "I. P.".
La omissione o la inesattezza di tali indicazioni è considerata, per gli effetti dell' del codice postale, quale falsa dichiarazione del contenuto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-69