RegolamentoCapo VIII

Art. 67

Aggiunte o modifiche consentite sulle stampe periodiche

In vigore dal 1 ott 1982
Sulle stampe periodiche ammesse alla tariffa ridotta prevista dall' del codice postale è consentito: 1) aggiungere indicazioni di scadenze di abbonamenti o di residui prezzi da pagarsi o riguardanti la natura degli invii, come "gratuito", e "per cambio", "omaggio" ecc.; 2) eseguire correzioni di errori tipografici; 3) fare segni per richiamare l'attenzione su determinati punti; 4) accompagnare i pieghi con fatture commerciali riferentisi alle stampe stesse; 5) scrivere sulle relative fasce l'indicazione del prezzo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-67

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