Regolamento›Capo VIII
Art. 67
110 / 254Aggiunte o modifiche consentite sulle stampe periodiche
In vigore dal 1 ott 1982
Sulle stampe periodiche ammesse alla tariffa ridotta prevista dall' del codice postale è consentito:
1) aggiungere indicazioni di scadenze di abbonamenti o di residui prezzi da pagarsi o riguardanti la natura degli invii, come "gratuito", e "per cambio", "omaggio" ecc.;
2) eseguire correzioni di errori tipografici;
3) fare segni per richiamare l'attenzione su determinati punti;
4) accompagnare i pieghi con fatture commerciali riferentisi alle stampe stesse;
5) scrivere sulle relative fasce l'indicazione del prezzo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-67