Art. 3
In vigore dal 16 ott 1982
La rettifica di cui al precedente e le variazioni di cui al successivo hanno effetto dal 15 giugno 1976.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 aprile 1982
PERTINI
SPADOLINI - ANDREATTA - DI GIESI
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1982
Atti di Governo, registro n. 42, foglio n. 15
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-04-30;692#art-3