Art. 1
In vigore dal 16 ott 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 settembre 1975;
Vista la decisione del tribunale amministrativo regionale del Lazio - sezione 1a, n. 945 del 21 ottobre 1981;
Considerato che per effetto della predetta decisione passata in giudicato è stato annullato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 settembre 1975 nella parte che riguarda la classificazione dell'Istituto postelegrafonici, nella terza categoria fra gli enti di normale rilievo, determinata per mero errore di attribuzione di un punteggio e che occorre, pertanto, classificare il predetto ente nella categoria superiore tra quelli di notevole importanza;
Rilevato che, conseguentemente, deve essere apportata una correzione alla tabella relativa all'Istituto postelegrafonici di equiparazione tra ruoli e categorie dei preesistenti ordinamenti e ruoli e qualifiche del nuovo ordinamento, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 411 del 24 maggio 1976;
Visti gli atti relativi;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale;
Decreta:
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A parziale rettifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 settembre 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 19 settembre 1975, al direttore dell'Istituto postelegrafonici, la cui importanza è da ritenere, ai sensi dell'art. 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70, di notevole rilievo, è attribuito il secondo livello retributivo, corrispondente, in forza del citato art. 20 al trattamento economico onnicomprensivo del dirigente generale C delle Amministrazioni dello Stato.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-04-30;692#art-1