Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 16 ott 1982
La rettifica di cui al precedente e le variazioni di cui al successivo hanno effetto dal 15 giugno 1976. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 aprile 1982 PERTINI SPADOLINI - ANDREATTA - DI GIESI Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1982 Atti di Governo, registro n. 42, foglio n. 15
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