Art. 8
Incarichi temporanei
In vigore dal 7 lug 2017
Gli appartenenti alle carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia della Polizia di Stato possono essere autorizzati ed assumere incarichi temporanei di insegnamento e di ricerca scientifica purchè compatibili con i doveri del proprio servizio.
I medici della Polizia di Stato possono essere autorizzati a frequentare le scuole di specializzazione presso le Università in settori di interesse per l'Amministrazione della pubblica sicurezza.
L'autorizzazione ha validità annuale e può essere rinnovata anche in relazione al profitto.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-04-24;338#art-8