Art. 6
Strutture sanitarie del Ministero dell'interno
In vigore dal 25 giu 1982
Ai fini del regolare funzionamento delle strutture sanitarie di cui all', n. 9 della legge 1 aprile 1981, n. 121, il Ministro dell'interno può stipulare apposite convenzioni con la regione Lazio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-04-24;338#art-6