Art. 8 · Incarichi temporanei

Art. 8

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Incarichi temporanei

In vigore dal 7 lug 2017
Gli appartenenti alle carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia della Polizia di Stato possono essere autorizzati ed assumere incarichi temporanei di insegnamento e di ricerca scientifica purchè compatibili con i doveri del proprio servizio. I medici della Polizia di Stato possono essere autorizzati a frequentare le scuole di specializzazione presso le Università in settori di interesse per l'Amministrazione della pubblica sicurezza. L'autorizzazione ha validità annuale e può essere rinnovata anche in relazione al profitto.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-04-24;338#art-8