Art. 32

Trattamento economico

In vigore dal 25 giu 1982
Fino a quando non interverranno gli accordi sindacali previsti dal primo comma dell'art. 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, il trattamento economico del personale appartenente ai ruoli istituiti con l' è quello spettante al personale di pari qualifica che espleta funzioni di polizia, secondo la tabella di equiparazione allegata al presente decreto legislativo. L'indennità mensile pensionabile è di importo pari al 60% di quella corrisposta al personale che espleta funzioni di polizia, secondo le qualifiche.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-04-24;338#art-32

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Trattamento economico (Art. 32 Ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato.) — Testo vigente | Portale Normativo