Art. 34

Disposizione transitoria sul trattamento economico

In vigore dal 25 giu 1982
Fino a quando non interverranno gli accordi sindacali previsti dal primo comma dell'art. 43 della legge 1 aprile 1981, n. 121, il trattamento economico del personale inquadrato nei ruoli istituiti con il presente decreto legislativo è quello spettante al personale di pari qualifica che espleta funzioni di polizia, secondo la tabella di equiparazione allegata al presente decreto legislativo.
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Disposizione transitoria sul trattamento economico (Art. 34 Ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato.) — Testo vigente | Portale Normativo