Art. 28

Inquadramento nel ruolo ad esaurimento dei direttivi medici

In vigore dal 25 giu 1982
Gli ufficiali medici del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza fino al grado di tenente colonnello, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono inquadrati nelle sottoelencate qualifiche del ruolo ad esaurimento dei direttivi medici: nella qualifica di medico capo, il personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, abbia maturato un'anzianità di servizio effettivo non inferiore a sette anni e sei mesi; nella qualifica di medico principale, il personale che alla stessa data abbia maturato un'anzianità di effettivo servizio non inferiore a due anni e sei mesi; nella qualifica di medico, il restante personale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-04-24;338#art-28

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