Titolo III
Art. 44
Stato giuridico del ruolo ad esaurimento
In vigore dal 19 feb 1985
Il personale inquadrato nei ruoli ad esaurimento di cui ai precedenti articoli assume gli obblighi e le funzioni previsti dalle vigenti disposizioni per le qualifiche corrispondenti dei ruoli del personale della Polizia di Stato, che espleta funzioni di polizia.
Il personale di cui al primo comma che ne faccia richiesta entro trenta giorni dalla data di inquadramento può mantenere la denominazione di cui ai precedenti ordinamenti.
Nei confronti del predetto personale trovano applicazione, salvo quanto diversamente previsto nel presente decreto legislativo, le norme sullo stato giuridico vigenti per i ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.
Il personale che si trova, all'atto dell'inquadramento, nelle particolari posizioni di stato "a disposizione" e "in aspettativa per riduzione di quadri" viene inquadrato nel ruolo e nella qualifica spettantegli nella medesima posizione di stato e per il periodo di tempo previsto dal provvedimento di collocamento in dette posizioni.
Il personale che si trova, all'atto dell'inquadramento, nella posizione di stato di "richiamato in servizio temporaneo" viene inquadrato nel ruolo e nella qualifica spettantegli nella medesima posizione di stato e per il periodo di tempo previsto dal provvedimento di collocamento in detta posizione che può essere prorogato fino al 65° anno di età, per il personale richiamato ed inquadrato nei ruoli ad esaurimento dei dirigenti e dei commissari, e fino al 62° anno di età per il personale richiamato ed inquadrato nei ruoli ad esaurimento dei sovrintendenti, assistenti ed agenti.
Il provvedimento di proroga, adottato con decreto del Ministro dell'interno di concerto col Ministro del tesoro, è subordinato all'esistenza di vacanze negli organici del ruolo degli agenti e nella qualifica iniziale del ruolo dei commissari.
Per il personale richiamato non si computa nell'anzianità di grado il periodo che intercorre tra la data del collocamento in congedo e quella di richiamo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-04-24;336#art-44