Titolo III

Art. 39

Aliquote di valutazioni e di promozioni

In vigore dal 1 nov 1986
A parziale modifica della tabella n. 1 annessa alla legge 13 dicembre 1965, n. 1366, il numero dei primi dirigenti e dei vice questori aggiunti dei ruoli ad esaurimento di cui agli , non ancora valutati, da ammettere ogni anno a valutazione ed il numero delle promozioni da conferire, sono fissati come segue: Numero dei funzionari non ancora valutati da ammettere a valutazione Promozioni a) Vice questore aggiunto il 10% di tutti 1/6 dei vice questori (gia tenente colon- funzionari va- aggiunti iscritti nel nello) lutati ruolo ad esaurimento b) Primo dirigente (gia 1 1/5 dei primi dirigenti colonnellio) iscritti nel ruolo ad esaurimento Le frazioni di posto, sia per la formazione dell'aliquota che per le promozioni, sono arrotondate per eccesso all'unità. Sono fatte salve le valutazioni riportate nel ruolo di provenienza dal personale inquadrato.

Note all'articolo

  • La L. 10 ottobre 1986, n. 668 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che:"A decorrere dal 25 giugno 1982, il numero dei funzionari non ancora valutati da ammettere alla valutazione di cui all'articolo 39, primo comma, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, e' modificato, rispettivamente, come segue: a)un terzo dei vice questori aggiunti iscritti nel ruolo ad esaurimento; b)un terzo dei primi dirigenti iscritti nel ruolo ad esaurimento".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-04-24;336#art-39

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Aliquote di valutazioni e di promozioni (Art. 39 Inquadramento nei ruoli della Polizia di Stato del personale che espleta funzioni di polizia.) — Testo vigente | Portale Normativo