Titolo III
Art. 43
Applicabilità di precedenti norme
In vigore dal 19 feb 1985
Nei confronti del personale inquadrato nei ruoli ad esaurimento si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui alle leggi 22 luglio 1971, n. 536, e 10 ottobre 1974, n. 496, e successive modificazioni.
Al personale predetto sono estesi i benefici che saranno attribuiti ai corrispondenti gradi delle altre forze di polizia e continueranno ad applicarsi le norme concernenti le posizioni di "ausiliaria" e di "riserva" con il connesso stato giuridico e trattamento economico.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-04-24;336#art-43