Capo II

Art. 5

Ordinamento degli studi

In vigore dal 2 mag 1982
I corsi di studio delle scuole dirette a fini speciali sono corsi ufficiali universitari, hanno durata biennale o triennale e si concludono con il rilascio di un diploma previo superamento di un esame di Stato. La frequenza dei corsi è obbligatoria. L'ordinamento degli studi comprende attività didattica e scientifica e un tirocinio obbligatorio, necessario per il completamento della formazione professionale. I corsi possono essere costituiti sia con insegnamenti ad essi particolari sia con opportuni raggruppamenti e coordinamenti di insegnamenti di altri corsi di diploma o di laurea. L'attività scientifica connessa ai corsi della scuola fa capo ai dipartimenti o, in mancanza di questi, agli istituti delle Università e si svolge nelle strutture proprie o in quelle convenzionate. Il tirocinio si svolge, sotto la guida di un docente, presso strutture dell'Università o con esse convenzionate, anche ai sensi dell'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, previa proposta del consiglio della scuola, e deve essere sottoposto a verifiche e valutazioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-03-10;162#art-5

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