Capo II

Art. 10

Studenti

In vigore dal 2 mag 1982
Agli studenti dei corsi delle scuole contemplate nel presente capo si applicano le disposizioni di legge e di regolamento riguardanti gli studenti universitari comprese quelle relative alle tasse e contributi, alla partecipazione e all'elezione degli organi universitari, alle norme disciplinari vigenti per gli iscritti ai corsi di laurea e, ove competa, alla fruizione dell'assegno di studio e degli altri servizi, ad esclusione di quelle che disciplinano il passaggio da un corso di laurea ad un altro. Ai diplomati delle scuole dirette a fini speciali che si iscrivono a corsi di laurea si applicano le disposizioni che disciplinano le iscrizioni ai corsi di laurea di coloro che sono già forniti di una laurea o di un diploma, con il limite, in ogni caso, di abbreviazione del corso non superiore ad un anno.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-03-10;162#art-10

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Art. 10 Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento. — Studenti | Portale Normativo