Capo I
Art. 1
Finalità
In vigore dal 2 mag 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l', ultimo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Sentite le competenti commissioni permanenti delle due Camere;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 marzo 1982;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica;
EMANA
il seguente decreto:
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Finalità
Le scuole dirette a fini speciali, le scuole di specializzazione e i corsi di perfezionamento fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle Università.
Presso le Università possono essere costituite:
a) scuole dirette a fini speciali per il conseguimento di diplomi post-secondari per l'esercizio di uffici o professioni, per i quali non sia necessario il diploma di laurea, ma sia richiesta ugualmente una formazione culturale e professionale nell'ambito universitario;
b) scuole di specializzazione per il conseguimento, successivamente alla laurea, di diplomi che legittimino nei rami di esercizio professionale l'assunzione della qualifica di specialista;
c) corsi di perfezionamento per rispondere ad esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio o ad esigenze di aggiornamento o riqualificazione professionale e di educazione permanente.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-03-10;162#art-1