Art. 1 · Finalità
Capo I

Art. 1

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Finalità

In vigore dal 2 mag 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l', ultimo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28; Sentite le competenti commissioni permanenti delle due Camere; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 marzo 1982; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica; EMANA il seguente decreto: . Finalità Le scuole dirette a fini speciali, le scuole di specializzazione e i corsi di perfezionamento fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle Università. Presso le Università possono essere costituite: a) scuole dirette a fini speciali per il conseguimento di diplomi post-secondari per l'esercizio di uffici o professioni, per i quali non sia necessario il diploma di laurea, ma sia richiesta ugualmente una formazione culturale e professionale nell'ambito universitario; b) scuole di specializzazione per il conseguimento, successivamente alla laurea, di diplomi che legittimino nei rami di esercizio professionale l'assunzione della qualifica di specialista; c) corsi di perfezionamento per rispondere ad esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio o ad esigenze di aggiornamento o riqualificazione professionale e di educazione permanente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-03-10;162#art-1