Capo IV
Art. 17
Organizzazione dei corsi
In vigore dal 2 mag 1982
Le facoltà interessate, nell'ambito dei compiti di programmazione didattica di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e di utilizzazione dei professori e dei ricercatori rispettivamente ai sensi dell' e dell'art. 32, terzo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, designano i professori ed i ricercatori addetti al corso.
Al coordinamento delle attività didattiche e pratiche provvede il consiglio di corso, composto da tutti i docenti interessati al corso stesso. Il consiglio elegge il direttore tenuto conto del disposto di cui al secondo e terzo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
A conclusione dei corsi di perfezionamento, agli iscritti che a giudizio del consiglio hanno svolto le attività e adempiuto agli obblighi previsti, è rilasciato dal direttore del corso un attestato di frequenza non valutabile nell'esercizio degli uffici e delle professioni o nell'ambito della ricerca scientifica.
L'attività svolta dai professori e dai ricercatori nei corsi di perfezionamento costituisce adempimento dei propri doveri didattici nell'ambito e comunque nel limite massimo di un terzo dell'impegno orario previsto rispettivamente negli , quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-03-10;162#art-17